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Uno stralcio dalle Norme di Attuazione del Parco della Lessinia
Di Marco Tenuti (del 01/10/2008 @ 16:09:44, in MTB, linkato 1379 volte)

Parco Naturale Regionale della LessiniaQualche settimana fa mi aveva accennato qualcosa il mio compagno di team Paolo Orlandi, ma guardate un po' cosa ho trovato nel sito ufficiale del Parco Naturale Regionale della Lessinia, al riguardo delle normative riguardanti il transito di veicoli e mezzi meccanici sul territorio del parco. A leggere queste indicazioni sembrerebbe essere che si può scorrazzare ovunque a piedi, ma non in MTB... Quindi bisogna che mi dia da fare per capire quali siano i tratti e i sentieri autorizzati alle MTB, onde evitare di infrangere la legge...

Questo che trovate sotto è uno stralcio dei quattro articoli relativi alla circolazione nel Parco Regionale della Lessinia. Vi rimando qui per il documento integrale del Piano di Attuazione.

NORME GENERALI, COMUNI ALLE QUATTRO ZONE

ARTICOLO 3 (TRANSITO VEICOLARE)

1. E' vietato il transito di veicoli a motore nei seguenti tratti di strade:

a) S.Giorgio - Bocca Gaibana - Pozza Morta - Bivio per Podestaria;
b) S.Giorgio - Malga Malera - innesto nella strada provinciale n.6;
c) Bivio Castelberto - Castelberto;
d) Col Pealda Bassa - Fittanze.

2. E' vietato altresì il transito di veicoli a motore sulle strade di accesso alle malghe e sulle piste forestali.

3. E' in ogni caso consentito il transito ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forstali, di vigilanza e anti incendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, ai mezzi di servizio del Parco, ai mezzi dei proprietari dei fondi e dei loro ospiti temporanei, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, e di chi debba transitare per comprovati scopi professionali, familiari o perché ospite di un avente diritto.

4. I divieti di circolazione previsti al primo comma non si applicano ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con Decreto ministeriale 8 giugno 1979.

ARTICOLO 4 (SENTIERISTICA)

1. E' vietata l'apertura di nuovi sentieri, fatta eccezione per quelli indicati nel Piano ambientale e nei successivi strumenti attuativi.

2. I sentieri esistenti, ove necessario, potranno essere riattati mediante l'uso di materiali locali e tecniche che non alterino il loro aspetto naturale.

3. Tutti i sentieri saranno segnalati mediante la posa di manufatti in legno conformi alle prescrizioni del presente piano, mentre, per quanto riguarda la segnaletica sul terreno dei sentieri classificati alpini ai sensi di legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, si applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 1991, n. 122.

ARTICOLO 5 (TRANSITO FUORI STRADA)

1. E' vietato il transito di mezzi meccanici fuori dalla strade, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, sui tracciati degli impianti di risalita. Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e boschivi, i mezzi della protezione civile, del Soccorso Piste, del Soccorso Alpino, dell'assistenza sanitaria e veterinaria e della manutenzione delle piste da sci esistenti.

ARTICOLO 6 (TRANSITO MEZZI NON A MOTORE)

1. E' consentito il transito di mezzi meccanici non a motore e di equini sulle strade indicate nell'articolo 3 e gli ulteriori percorsi eventualmente individuati e segnalati in loco.